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Codice del Commercio L.R. 28/2005

Regolamento di attuazione codice del commercio DPGR 15/R del 01/04/09

Capo X - Orari delle attività commerciali

Art. 80 Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

 

  1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fi no a un massimo di tredici ore giornaliere.
  2. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle
    altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini, l’esercizio dell’attività di vendita fi no alle ore ventiquattro e di anticipare l’apertura fi no ad un massimo di due ore, determinando le aree ed i periodi di apertura, anche in relazione alle caratteristiche delle diverse zone comunali e tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianifi cazione degli orari della città). In tali casi gli esercizi sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1.
  3. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune può individuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale
    facoltativa.
  4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, salvo quanto previsto ai commi 5, 6, 8 e 10, osservano la chiusura domenicale e festiva.
  5. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 4 nelle domeniche e festività del mese di dicembre nonché in ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno, individuate dal comune previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2.
  6. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’apertura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto previsto al comma 4, coordinandosi con i comuni vicini e nel rispetto della l.r. 38/1998.
  7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del: 1 gennaio,Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.
  8. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle festività di cui al comma 7.
  9. La concertazione di cui ai commi 6 e 8 è fi nalizzata alla defi nizione di impegni convergenti sui seguenti elementi:
    a) l’individuazione delle deroghe di cui ai commi 6 e 8;
    b) la garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori;
    c) la realizzazione di attività di promozione qualifi cata dei flussi turistici e del commercio di vicinato.
  10. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, secondo modalità stabilite dal comune.

Art. 81(62) Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

  1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti che il comune stabilisce.
  2. Il comune stabilisce gli orari di cui al comma 1 tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio e previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
  3. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, sia nei periodi di minore che in quelli di maggiore affl usso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fi ne di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno, da rendere noti al pubblico ai sensi dell’articolo 85, comma 1.
  4. Gli esercizi di cui all’articolo 48, comma 1, lettera a), osservano l’orario dell’attività prevalente.
  5. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari stabiliti dal comune ai sensi del presente articolo.


Tutto quello  sopra riportato è stato preso  integralmente dal REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE CODICE DEL COMMERCIO DPGR 15/R DEL 1/4/09

non ci assumiamo nessuna reponsabilità  per  i dati forniti

 

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